Decreto "Quemadmodum"

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DECRETO mediante il quale si dettano alcune norme relative alla manifestazione intima della coscienza e del cuore ai Superiori stabilita nei monasteri femminili o maschili.

Come è condizione di tutte le cose umane che, per quanto siano in sé oneste e sante, gli uomini si servano di esse per finire in quanto è loro estraneo ed improprio e che questo si traduca in abusi, così succede con le leggi, saggiamente elaborate. E per questo, quando questo avviene, succede inoltre che non si raggiunge il fine cercato dal legislatore, e perfino a volte si va a finire nell’effetto contrario. È deprecabile al massimo che questo succeda in relazione alle leggi di molte Congregazioni, Società o Istituti di donne che emettono voti semplici o solenni, o nella professione degli uomini e persino nel governo dei laici. Dato che qualche volta la manifestazione di coscienza è stata permessa nelle loro Costituzioni, col fine di che i principianti apprendessero, nei loro dubbi, più facilmente l’arduo cammino della perfezione dai loro Superiori esperti, ora avviene invece che alcuni di questi hanno imposto questa investigazione intima della coscienza, che è riservata unicamente al sacramento della Penitenza.

Allo stesso modo, in linea con i sacri Canoni, si è stabilito nelle Costituzioni che la Confessione sacramentale si facesse nelle comunità di questo tipo con i rispettivi Confessori ordinari e straordinari. E da ciò è nato che l’arbitrio dei Superiori arrivasse all’estremo di far loro negare ai sudditi qualche Confessore straordinario, anche quando questi lo necessitavano grandemente per consigliare la loro propria coscienza. Ed in ultimo si è introdotta come norma di discrezione e prudenza che costoro dirigessero i loro sudditi secondo la regola e rettamente sulle penitenze particolari e le opere di pietà. Ma anche tale norma si è estesa per abuso fino all’estremo di che fossero loro quelli che permettevano di accedere alla Sacra Comunione a loro piacimento, o che la proibissero a volte del tutto.

Da ciò è risultato che questo tipo di disposizioni, che nel loro momento furono stabilite con sapienza e al fine di promuovere salutaremente il profitto spirituale dei principianti e la salvaguardia della pace e della concordia dell’unità nelle Comunità, non raramente finissero per trasformarsi in causa di discriminazione delle anime, di angustia nelle coscienze e perfino di turbamento della pace esterna, come evidentissimamente dimostrano i ricorsi ed i reclami interposti in altri tempi davanti alla Santa Sede.

Per la qual cosa il Nostro Santissimo Signore Leone per divina provvidenza Papa XIII, con attenzione a quello che conviene a questa amatissima parte del suo gregge, nell’Udienza celebrata il giorno 14 di dicembre del 1890 per sbrigare consulte e affari con me, il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, dopo aver esaminato tutto ciò con somma cura e diligenza, con particolare sollecitudine decise, ordinò e decretò quanto segue.


I. Sua Santità annulla, abroga e d’ora in avanti dichiara di nessun valore qualunque disposizione delle Costituzioni delle Pie Unioni, degli Istituti femminili sia di voti semplici che di voti solenni, come di quelli maschili laici di qualunque tipo, anche se le menzionate Costituzioni avessero ricevuto l’approvazione della Sede Apostolica in qualsiasi forma, anche quella che si è soliti chiamare specialissima, su questo aspetto: cioè in quello che regolano, con qualsiasi nome o denominazione, la manifestazione intima della coscienza e del cuore. E così, per questa causa, ai Direttori o Direttrici di questo tipo di Istituti, di Congregazioni e Società, viene imposto seriamente il compito di sopprimere del tutto le mezionate disposizioni, ed eliminarle totalmente dalle proprie Costituzioni, Direttorî o Manuali. Ugualmente annulla e sopprime qualunque uso su questa materia e consuetudine anche se immemorabile.

II. Ancor più: ai menzionati Superiori e Superiore di qualunque grado o potestà, viene rigorosamente proibito che inducano i loro sudditi direttamente o indirettamente, per mezzo di precetto, consiglio, paura, minaccia o lusinga, a che facciano a loro stessi una manifestazione di coscienza di questo tipo. E, allo stesso tempo, si comanda ai sudditi che di fronte ai Superiori maggiori denuncino i Superiori minori che osassero indurli a tali condotte. E, se gli induttori fossero il Direttore o la Direttrice Generali, che facciano la denuncia davanti a questa Sagra Congregazione.

III. Quanto detto però in nessun modo impedisce che i sudditi possano liberamente e spontaneamente aprire la loro anima ai Superiori al fine di ricevere dalla loro prudenza la direzione e il consiglio, nei loro dubbi ed ansietà, per acquisire virtù e avanzare nel cammino della perfezione.

IV. Inoltre, fermo restando — in relazione con i Confessori ordinari e straordinari delle Comunità — ciò che il Sacro Concilio di Trento prescrisse nella sua Sessione 25 capitolo 10 “de Regolaribus” e quanto il grande Maestro Benedetto XIV stabilì nella Costituzione Pastoralis curae, Sua Santità ammonisce i Prelati e i Superiori affinché non neghino ai loro sudditi il Confessore straordinario quante volte essi lo reclamino per consigliare la loro coscienza, ed in modo tale che questi Superiori in nessun modo indaghino la ragione della richiesta, né che spieghino loro il perché coloro che la fanno. E, al fine di che una tanto prudente disposizione non resti frustrata, esorta gli Ordinari a che designino sacerdoti idonei provvisti di licenze nei luoghi delle loro Diocesi dove esistano Comunità di donne, ai quale queste possano facilmente far ricorso per ricevere il Sacramento della Penitenza.

V. Per quanto si riferisce all’autorizzazione o alla proibizione di ricevere la Sacra Comunione, Sua Santità decide su di questa che i permessi o le proibizioni di questo tipo siano di sola competenza del Confessore ordinario e straordinario, perché così i Superiori non abbiano autorità alcuna di mischiarsi in tali decisioni, eccetto che nel caso che qualcuno dei loro sudditi abbia scandalizzato la Comunità dopo l’ultima Confessione Sacramentale, o abbia commesso una grave mancanza esterna, fino a quando non abbiano ricevuto di nuovo il Sacramento della Penitenza.

VI. Per tutto ciò si esortano tutti ad aver cura nel prepararsi diligentemente a ricevere la Sacra Comunione e a riceverla nei giorni determinate dalle proprie regole. E quelle volte che il Confessore riterrà che per il progresso di qualcuno sarebbe conveniente che si ricevesse con maggior frequenza, a causa del fervore spirituale, il Confessore stesso potrà dare il permesso per ciò. Certamente, chi ottenesse licenza del Confessore per comunicare con maggiore frequenza, persino per la Comunione quotidiana, avrà obbligo di comunicare questo al Superiore in modo tale che a questi ciò consti con totale certezza. E, se costui pensasse che esistono cause gravi e giuste contro questa frequenza di Comunioni, avrà l’obbligo di comunicarlo al Confessore, al cui giudizio definitivo si dovrà attenere definitivamente.

VII. E, ancor più, su queste cose Sua Santità comanda a tutti e ognuno dei Superiori Generali, Provinciali e Locali degli Istituti ai quali si è fatto riferimento, sia di uomini che di donne, che compiano scrupolosamente e con cura le disposizioni di questo Decreto, sotto minaccia di incorrere ipso facto nelle pene previste contro i Superiori che violano i Comandamenti della Sede Apostolica.

Infine comanda che esemplari di questo Decreto tradotti in lingua vernacola siano inseriti nelle Costituzioni di dette pie Istituzioni, e almeno una volta l’anno, nel tempo stabilito in ogni casa, si leggano a voce alta e intelligibile nel refettorio pubblico oppure in un Capitolo specialmente convocato a tal fine.

E così ordinò e decretò Sua Santità, senza che nessuna causa di nessun genere possa obstare in contrario, anche se dovesse essere stata menzionata in modo singolare e speciale.

Dato in Roma il giorno 17 di dicembre del 1980, dalla Segreteria della Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari. I. Cardinal VERGA - Prefetto. † FR. LUIGI Vescovo di Callinicum dei Maroniti - Segretario